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Roma, 9 aprile 2010
Circolare n.71/2010
Oggetto: Camere di Commercio – Composizione dei Consigli –
Nuovi criteri sulla rappresentatività delle associazioni – DLGVO 15.2.2010, n.
23, su G.U. n. 46 del 25.2.2010.
Nel riformare
l’ordinamento delle Camere di Commercio in attuazione della legge delega n. 99/2009,
il Governo ha parzialmente modificato i criteri per valutare la
rappresentatività delle associazioni di categoria concorrenti ai seggi dei
Consigli camerali.
Ferma restando la
composizione dei Consigli stabilita dalla precedente disciplina (legge n. 580/93)
che, come è noto, recependo una storica richiesta della Confetra per la prima
volta ha ricompreso il settore trasporti
e spedizioni tra quelli ammessi di diritto ad esprimere propri
rappresentanti, sono state infatti introdotte due novità di rilievo.
In primo luogo per
misurare la rappresentatività a livello locale delle associazioni si terrà
conto, oltre che del numero delle imprese, del numero di dipendenti e del valore
aggiunto espressi da ognuna, di un quarto parametro consistente nell’ammontare
del diritto annuale versato dalle imprese. In secondo luogo tutte le organizzazioni
concorrenti dovranno depositare presso le Camere di Commercio l’elenco delle
imprese associate; attualmente il deposito degli elenchi viene richiesto solo
in caso di contenzioso sulle nomine.
Le nuove
disposizioni non si applicano ai rinnovi dei Consigli già in corso entrando in
vigore decorsi 60 giorni dall’emanazione dei regolamenti attuativi. La riforma
pertanto avrà effetti limitati nell’immediato in quanto in quasi tutte le principali
città i Consigli sono già stati rinnovati con la conferma della presenza delle
associazioni territoriali della Confetra in rappresentanza del settore
trasporti e spedizioni.
L’assetto degli
organi camerali non è stato invece modificato continuando a comprendere, oltre
al Consiglio,
Tra le altre novità
introdotte dalla legge in esame si segnala:
·
l’indicazione
esplicita di alcuni compiti e funzioni delle Camere di Commercio a sostegno del
sistema delle imprese quali la semplificazione per l’avvio e lo svolgimento
delle attività economiche, la promozione dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico, il supporto all’internazionalizzazione, l’agevolazione dell’accesso
al credito per le piccole e medie imprese, la costituzione di commissioni arbitrali
e conciliative e la predisposizione di contratti tipo;
·
l’attribuzione
alle Camere di Commercio della potestà regolamentare;
·
l’attribuzione
della vigilanza sulle Camere, oltre che allo Stato come avviene attualmente,
anche alle Regioni per le materie di propria competenza;
·
l’introduzione
di una nuova modalità di aggiornamento del diritto annuale a carico delle
imprese che non avverrà più con cadenza annuale ma soltanto in caso di variazioni
significative del fabbisogno del sistema camerale.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 150/2009, 81/2009 e 44/1994 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 46 del 25.2.2010 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23
Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53della legge 23 luglio 2009, n. 99. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 1. L 'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituitodal seguente: «Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere dicommercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale chesvolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale dicompetenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cuiall'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generaleper il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delleeconomie locali. 2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali dellecamere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata:«Unioncamere», nonche' i loro organismi strumentali costituiscono ilsistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema cameraleitaliano le camere di commercio italiane all'estero e estere inItalia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provinciae la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quelladella provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 deltesto unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. La costituzione di nuove province non determinaobbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Condecreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere dispostal'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se inciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultanoiscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 impresee sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficienteequilibrio economico. 5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre,con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti,l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Condecreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera dicommercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioniterritoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e lemodalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».
2. L 'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' sostituitodal seguente: «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono,nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzionidi supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese edelle economie locali, nonche', fatte salve le competenze attribuitedalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazionistatali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materieamministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Lecamere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano,inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni,nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali,
informando la loro azione al principio di sussidiarieta'. 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economicoamministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, edegli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commerciodalla legge; b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio elo svolgimento di attivita' economiche; c) promozione del territorio e delle economie locali al fine diaccrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per lePMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusionedi informazione economica; e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione delsistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tral'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologicoper le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi einfrastrutture informatiche e telematiche; g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per larisoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese econsumatori e utenti; h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loroassociazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatorie degli utenti; i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausoleinique inserite nei contratti; l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legalee rilascio dei certificati d'origine delle merci; m) raccolta degli usi e delle consuetudini; n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie,in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoroe alle professioni. 3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese sianoiscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni dicui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commerciopromuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture diinteresse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme delcodice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismianche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrioeconomico e finanziario, possono costituire, in forma singola oassociata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziendespeciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziendespeciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotatidi soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possonoattribuire alle aziende speciali il compito di realizzare leiniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita'istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando allestesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delleimprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unionipossono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delleimprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale diattivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in
coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato edelle regioni. 8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile neigiudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria eil commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per larepressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 delcodice civile. 9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare parerie proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli entilocali sulle questioni che comunque interessano le imprese dellacircoscrizione territoriale di competenza.». 3. L 'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituitodal seguente: «Art. 3 (Potesta' statutaria e regolamentare). - 1. In conformita'ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e'riconosciuta potesta' statutaria e regolamentare. Lo statutodisciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche delterritorio: a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinatedalla presente legge; d) le forme di partecipazione. 2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto deglieventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cuiall'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pariopportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessinegli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli entie aziende da esse dipendenti. 3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due terzidei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicanoanche alle modifiche statutarie. 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet istituzionale dellacamera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economicoper essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.». 4. L 'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituitodal seguente: «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cuial comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente: a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed icompiti attinenti alla competenza dello Stato; b) alle regioni nelle materie di propria competenza. 2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativiall'attivita' amministrativa e contabile, al funzionamento degliorgani e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondoquanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.». 5. Dopo l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'inserito il seguente: «Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). - 1. Il Ministrodello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme chedisciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere dicommercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi diarmonizzazione della finanza pubblica. 2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppoeconomico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensidelle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazionefra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita'ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loroaziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.». 6. L 'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituitodal seguente: «Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli sono sciolticon decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o pergravi motivi di ordine pubblico; b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro iltermine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazioneregionale. 2. I consigli sono sciolti dal presidente della regioneinteressata: a) quando non ne possa essere assicurato il normalefunzionamento; b) quando non e' approvato nei termini il preventivo economico oil bilancio di esercizio; c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente dicui all'articolo 16, comma 1; d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro iltermine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso iltermine entro il quale il preventivo economico o il bilancio diesercizio devono essere approvati senza che sia stato predispostodalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissarioad acta con il compito di predispone il progetto stesso persottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglionon abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico odi bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegnaal consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, untermine non superiore a venti giorni per la loro approvazione,decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede allanomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigentipubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienzaprofessionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data diemanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avviale procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenzadall'incarico.». 7. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'inserito il seguente: «Art. 5-bis (Relazione sull'attivita'). - 1. Il Ministro dellosviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre diogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, unarelazione generale sulle attivita' del sistema camerale, conparticolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmiattuati nell'esercizio precedente. 2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugnodi ogni anno, la relazione annuale sulle attivita' svolte dallecamere di commercio con particolare riferimento a quelle in favoredell'economia locale.». 8. L 'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituitodal seguente: «Art. 6 (Unioni regionali). - 1. Le camere di commercio sonoassociate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile,allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per ilperseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambitodel territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano erappresentano gli interessi comuni delle camere di commercioassociate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioniterritorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizicomuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi dicompetenza camerale. 2. L 'attivita' delle unioni regionali e' disciplinata da unostatuto deliberato con il voto dei due terzi dei componentidell'organo assembleare. 3. L 'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organodi amministrazione, individuai principi e le linee guida cui glistatuti delle unioni regionali si devono attenere. 4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionaliper l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. 5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alleregioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delleimprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioniregionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardantimaterie di comune interesse. 6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e dimonitoraggio dell'economia regionale. 7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle cameredi commercio e' assicurato da un'aliquota delle entrate, comedefinite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, dellecamere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi perattivita' svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o
privati.». 9. L 'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituitodal seguente: «Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura). - 1. L 'Unioncamere, ente con personalita'giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessigenerali delle camere di commercio e degli altri organismi delsistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce,direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche'mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, aconsorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi eattivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie
economiche. 2. L 'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni eventualmentedelegate dal Ministero dello sviluppo economico. 3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamerestipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome,o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma,intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistemacamerale, che sono chiamati ad attuarli. 4. L 'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi delsistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cuiall'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competentiautorita' statali e regionali.
5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto dei dueterzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, compostodai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvatocon decreto del Ministro dello sviluppo economico. 6. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere,oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuatidallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dellosviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla ConferenzaUnificata. 7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata daun'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali,imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere dicommercio. 8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e' regolatoda contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazionisindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gliatti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesidi accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamentepreventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli di finanzapubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e delDipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro deidirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dalcontratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzionee dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovaapplicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimentoai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonche' aiprincipi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.». 10. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso lacamera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cuiall'articolo 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa sututto il territorio nazionale e fatte salve le disposizionilegislative e regolamentari in materia, nonche' gli attiamministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppoeconomico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentital'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. 3. L 'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese inconformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile,
nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di
cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di ungiudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo diprovincia. 4. L 'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giuntanella persona del segretario generale ovvero di un dirigente dellacamera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicatonella Gazzetta Ufficiale. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione dicertificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effettiprevisti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed ilfunzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurarecompletezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le impresesoggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazionesu tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione delpresente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 11. L 'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglioe' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registrodelle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondole caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale dicompetenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura,dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito,dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni,del turismo e degli altri settori di rilevante interesse perl'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione delconsiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma dellesocieta' in forma cooperativa.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato aisensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri dicui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delleattivita' economiche e tenendo conto del numero delle imprese,
dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore,nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi
dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle impresedi ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successivemodifiche. 4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settoridell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commerciodeve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglioassicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui alcomma 2. 5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricolturadeve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccoleimprese. 6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due inrappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali deilavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi deiconsumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberiprofessionisti designato dai presidenti degli ordini professionalicostituiti in apposita consulta presso la camera di commercio. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla datadell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo dimandato.». 12. L 'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il consiglio, nell'ambitodelle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto,svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, ilpresidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisoridei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programmapluriennale di attivita' della camera di commercio; d) approva la relazione previsionale e programmatica, ilpreventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio diesercizio; e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi dellacamera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto delMinistero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze.». 13. L 'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti delconsiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delleimprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2,nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utentie dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6. 2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1,per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengonoin rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambitoprovinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10,comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui alcomma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportuneverifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazionipresentano i dati disgiuntamente. 3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscrittea piu' associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate daciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. 4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato aisensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai
tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura didesignazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione deimembri della giunta. Con le stesse modalita' sono apportate lesuccessive modifiche. 5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare ledesignazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto dicui al comma 4 del presente articolo, la designazione o ledesignazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazioneimmediatamente successiva in termini di rappresentativita'nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia daparte delle organizzazioni individuate, il presidente della giuntaregionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti delconsiglio camerale tra le personalita' di riconosciuto prestigionella vita economica della circoscrizione territoriale conriferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' diapplicazione del presente comma nel caso di apparentamento sonostabilite con il decreto di cui al comma 4. 7. Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie funzioni anchequando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singolicomponenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componentiil consiglio stesso. 8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possonoprevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consiglistessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanzadelle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte deititolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nelregistro di cui all'articolo 8. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con propriodecreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo inparticolare: a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraversoil ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto dellasegretezza del voto medesimo; b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero deidipendenti e all'ammontare del diritto annuale; c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori dellerappresentanze provinciali.». 14. L 'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possonofar parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto lamaggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari diimprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa',esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisitistabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e cheesercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizioneterritoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadiniitaliani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economicaeuropea in possesso dei suddetti requisiti. 2. Non possono far parte del consiglio: a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri edassessori regionali, il presidente della provincia, i membri dellagiunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gliassessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ecoloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del consiglio dialtra camera di commercio; b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle cameredi commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziendedipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o chedalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto oin parte facoltativa; c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e deglienti locali compresi nel territorio della medesima camera; d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cuiall'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento deglienti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratoridella camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili versola medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modoocculto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti ungiuramento o una promessa solenne. 3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienzadi una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f),comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimentoche dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente perla nomina. 4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una dellesituazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare,entro trenta giorni, per una delle cariche.». 15. L 'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo dellacamera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero dimembri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membridel consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quantoprevisto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devonoessere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, delcommercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione deimembri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero dipreferenze non superiore ad un terzo dei membri della giuntamedesima. 2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con ladurata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile perdue sole volte. 3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, incaso di assenza o impedimento del presidente, ne assumetemporaneamente le funzioni. 4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria surichiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che siintendono trattare. 5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consigliola relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico,il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio: a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione delprogramma di attivita' in base a quanto previsto dalla presentelegge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dairegolamenti; b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio aconsorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizispeciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali esulle dismissioni societarie; c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comunidella circoscrizione territoriale di competenza. 6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento dellefunzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallostatuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge odallo statuto al consiglio o al presidente. 7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie dicompetenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottopostaal consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.». 16. L 'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 15 (Riunioni e deliberazioni). - 1. Il consiglio si riuniscein via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione delbilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazionedella relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglioper l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese didicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce invia straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta oalmeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, conl'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con lapresenza della maggioranza dei componenti in carica. 3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi icasi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, unamaggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, prevale ilvoto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' divoti, la proposta si intende respinta. 4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delledisposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee allecompetenze degli organi deliberanti.». 17. L 'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trentagiorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzidei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga talemaggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro isuccessivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui perl'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranzanecessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra idue candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggiornumero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessuncandidato raggiunga la maggioranza della meta' piu' uno deicomponenti in carica, il consiglio decade. 2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca epresiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giornoe, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratificanella prima riunione successiva. 3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con ladurata del consiglio e puo' essere rieletto per due sole volte.». 18. L 'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio deirevisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tremembri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamentedal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni dipresidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidentedella giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devonoessere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si trattidi dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cuiall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ei suoi membri possono essere designati per due sole volteconsecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di unsingolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e'limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata adecorrere dalla data di adozione della deliberazione di nominadell'intero collegio. 3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda,entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisoremancante sara' provvisoriamente sostituito da uno dei revisorisupplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nelcollegio. 4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio deirevisori delle aziende speciali. 5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e aidocumenti della camera di commercio. 6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto,alle disposizioni della presente legge, alle relative norme diattuazione esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile efinanziaria della gestione della camera di commercio e attesta lacorrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze dellescritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progettodi bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. 7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concertocon il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti icontenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6,nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei compiti
del collegio. 8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi delcodice civile relativi ai sindaci delle societa' per azioni, inquanto compatibili.». 19. L 'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Alfinanziamento ordinario delle camere di commercio si provvedemediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dallaprestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggiregionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzionidelle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta esulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensidelle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadinio di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. 2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie dicontributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento difunzioni delegate. 3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui allalettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto delMinistero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi digestione e di fornitura dei relativi servizi. 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera dicommercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registridi cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quellimassimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e'determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e leorganizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livellonazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamentodei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto afornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioniamministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelleattribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quotacalcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza delsistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioniamministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per isoggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte alregistro delle imprese, e mediante applicazione di diritticommisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altrisoggetti. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisognodi cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentitel'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormenterappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, daadottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura deldiritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gliimporti del diritto applicabili alle unita' locali. 6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi dicontenimento di finanza pubblica puo' essere annualmenterideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondomodalita' anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese
e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali enazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale dicui al comma 4. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determinai presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' lemodalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale. 8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzioneamministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare deldiritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioniamministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota deldiritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituitopresso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondostesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', leUnioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorionazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi delloStato al sistema delle camere di commercio. 10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopol'aumento della produzione e il miglioramento delle condizionieconomiche della circoscrizione territoriale di competenza, le cameredi commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormenterappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gliesercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a unmassimo del venti per cento.». 20. L 'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'sostituito dal seguente: «Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario generale dellacamera di commercio competono le funzioni di verticedell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attivita'dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della segreteriadel consiglio e della giunta. 2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto unsufficiente equilibrio economico e' consentito avvalersi, in formaassociata ed in regime convenzionale, di un segretario generaletitolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissaticon decreto del Ministero dello sviluppo economico. 3. Il segretario generale, su designazione della giunta, e'nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in unapposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero. 4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domandae previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli: a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionalidelle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziendespeciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano inpossesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cuial comma 5; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materiegiuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in
ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 conesperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifichedirigenziali. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definitii requisiti di professionalita' e stabiliti i criteri perl'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e' istituita unacommissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppoeconomico, che la presiede, da due esperti in rappresentanzarispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provataesperienza in discipline economiche e giuridiche, e da unrappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilitele modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma3. 6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di parteciparealle attivita' di formazione organizzate da Unioncamere secondocriteri e modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 5. 7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momentodella cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentitoil rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti diprovenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti diprovenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti delladotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) delcomma 4 vengano nominati segretari generali. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio1971, n. 557, e successive modificazioni.». Art. 2 Disposizioni di coordinamento 1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sonoadottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo. Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presentedecreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivoall'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degliorgani gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per lacostituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14,15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dalpresente decreto legislativo. 2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti dicui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alledisposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate eintegrate dal presente decreto legislativo. 3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano gia'insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restanoin carica fino alla loro naturale scadenza. 4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed i requisitiprevisti dal presente decreto legislativo per i componenti degliorgani degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovodegli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. 5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla datadi scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengonocompletate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio.Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigoredel presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativomandato. 6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo continua a d applicarsi ladisposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo,dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente primadell'entrata in vigore del presente decreto. 7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993,come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, siapplicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20. Art. 4 Disposizioni finali 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decretonon devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previstidal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome diTrento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativocostituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e siapplicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statutie dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il
Guardasigilli: Alfano